Art. 4.
                     Organizzazione del Presidio
 
   1. Il presidio multizonale di prevenzione si articola nei seguenti
settori:
     a) chimico-ambientale-tossicologico;
     b) micro-bio-tossicologico;
     c) fisico-ambientale;
     d) impiantistico-antinfortunistico.
   2.  Per ogni settore di attivita' e' previsto, in pianta organica,
un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti  profili
professionali:
    "Chimici" per il settore sub a) del precedente primo comma;
    "Medici" o "biologi" per il settore sub b);
    "fisici" o "ingegneri" o "chimici" per il settore sub c);
    "ingegneri" per il settore sub d;.
   3. Il comitato di gestione affida la responsabilita' del presidio,
nell'osservanza dei criteri previsti  dall'art.  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  1979, n. 761, ad uno dei
responsabili di settore, di  posizione  funzionale  apicale,  per  la
durata di cinque anni.
   4.  Il  responsabile  del presidio assicura il coordinamento tra i
vari settori nei quali il  servizio  multizonale  di  prevenzione  e'
articolato   a   fa   parte  dei  lavori  dell'ufficio  di  direzione
dell'Unita' sanitaria locale.
   5.  Per  l'intero  territorio  regionale  e'  istituito  presso il
presidio del capoluogo della Regione  il  settore  "documentazione  e
informazione  sui  rischi  e  sui  danni  del  lavoro"  del  quale e'
responsabile un direttore amministrativo.