Art. 4. Organizzazione del Presidio 1. Il presidio multizonale di prevenzione si articola nei seguenti settori: a) chimico-ambientale-tossicologico; b) micro-bio-tossicologico; c) fisico-ambientale; d) impiantistico-antinfortunistico. 2. Per ogni settore di attivita' e' previsto, in pianta organica, un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti profili professionali: "Chimici" per il settore sub a) del precedente primo comma; "Medici" o "biologi" per il settore sub b); "fisici" o "ingegneri" o "chimici" per il settore sub c); "ingegneri" per il settore sub d;. 3. Il comitato di gestione affida la responsabilita' del presidio, nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad uno dei responsabili di settore, di posizione funzionale apicale, per la durata di cinque anni. 4. Il responsabile del presidio assicura il coordinamento tra i vari settori nei quali il servizio multizonale di prevenzione e' articolato a fa parte dei lavori dell'ufficio di direzione dell'Unita' sanitaria locale. 5. Per l'intero territorio regionale e' istituito presso il presidio del capoluogo della Regione il settore "documentazione e informazione sui rischi e sui danni del lavoro" del quale e' responsabile un direttore amministrativo.