Art. 5. S e t t o r i 1. Il settore chimico-ambientale e' la struttura tecnica per l'esercizio delle attivita' di prevenzione e di controllo: dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; dell'igiene e del lavoro; dell'igiene della produzione e della vendita degli alimenti, delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico tossicologico e bromatologico; dei farmaci e dei cosmetici, sostanze psicotrope e stupefacenti nonche' dei presidi sanitari. 2. E' competente, inoltre a svolgere le attivita' istruttorie e di controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge n. 615 del 13 luglio 1966 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1983 e della legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive norme di attuazione e modificazione. 3. Il settore micro-biotossicologico e' la struttura tecnica per l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativa a: igiene e tossicologia del lavoro; analisi micro-biologica degli alimenti e delle bevande e esame sierologico e siero-biologico del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita degli stessi; analisi micro-biologica dell'ambiente; diagnostica e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari. 4. Il settore fisico-ambientale e' la struttura tecnica per l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativa: all'inquinamento acustico e alle vibrazioni; al microclima; alle radiazioni; alle ulteriori funzioni previste dall'art. 101 del decreto del Presidente della repubblica n. 616 del 24 luglio 1977. 5. Il settore impiantistico-infortunistico e' la struttura tecnica per l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativo: collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi verifiche connesse all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; controlli sull'applicazione delle norme di sicurezza per l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi di pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda; verifiche di prevenzione dei recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne a pressione; verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili; prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi comprese le prestazioni dei servizi medici; chimici e antinfortunistici degli ispettorati del lavoro. 6. Il settore per la documentazione e l'informazione sui rischi e sui danni da lavoro, previsto dal comma quinto del precedente art. 4 cura: la raccolta e la classificazione sistematica delle informazioni in materia di prevenzione e di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; le attivita' informative per problemi-soluzioni; la produzione di materiale per le attivita' formative; i collegamenti e i rapporti con le universita', gli enti e gli istituti di ricerca operanti in materia e, in particolare, con l'Istito superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 7. Al settore di cui al precedente comma hanno diritto di accesso tutti i servizi multizonali e gli operatori addetti. 8. Gli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono svolti dai servizi delle UU.SS.LL. entro i limiti consentiti dalle riserve statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.