Art. 5.
                            S e t t o r i
 
   1.  Il  settore  chimico-ambientale  e'  la  struttura tecnica per
l'esercizio delle attivita' di prevenzione e di controllo:
    dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
    dell'igiene e del lavoro;
    dell'igiene  della  produzione  e  della  vendita degli alimenti,
delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico  tossicologico
e bromatologico;
    dei  farmaci  e dei cosmetici, sostanze psicotrope e stupefacenti
nonche' dei presidi sanitari.
   2. E' competente, inoltre a svolgere le attivita' istruttorie e di
controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge n.  615  del
13  luglio  1966  e  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri del 23 marzo 1983 e della legge n. 319 del 10 maggio 1976  e
successive norme di attuazione e modificazione.
   3.  Il  settore micro-biotossicologico e' la struttura tecnica per
l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativa  a:
    igiene e tossicologia del lavoro;
    analisi  micro-biologica  degli  alimenti e delle bevande e esame
sierologico e siero-biologico del personale addetto alla  produzione,
manipolazione e vendita degli stessi;
    analisi micro-biologica dell'ambiente;
    diagnostica  e profilassi delle malattie infettive e parassitarie
e delle tossinfezioni alimentari.
   4.  Il  settore  fisico-ambientale  e'  la  struttura  tecnica per
l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativa:
    all'inquinamento acustico e alle vibrazioni;
    al microclima;
    alle radiazioni;
    alle  ulteriori  funzioni  previste dall'art. 101 del decreto del
Presidente della repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.
   5. Il settore impiantistico-infortunistico e' la struttura tecnica
per  l'esercizio  dell'attivita'  di  prevenzione  e   di   controllo
relativo:
    collaudi  e  verifiche  di  ascensori  e  montacarichi  verifiche
connesse all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 27 aprile 1955;
    controlli   sull'applicazione   delle   norme  di  sicurezza  per
l'impianto,  l'esercizio  e  la  sorveglianza  degli  apparecchi   di
pressione  di  vapore  e  a  gas e degli impianti di riscaldamento ad
acqua calda;
    verifiche  di  prevenzione dei recipienti adibiti al trasporto di
gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne a pressione;
    verifiche  di  prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di
liquidi infiammabili;
    prevenzione  degli  infortuni e delle malattie professionali, ivi
comprese   le   prestazioni   dei   servizi   medici;    chimici    e
antinfortunistici degli ispettorati del lavoro.
   6.  Il settore per la documentazione e l'informazione sui rischi e
sui danni da lavoro, previsto dal comma quinto del precedente art.  4
cura:
    la  raccolta  e la classificazione sistematica delle informazioni
in materia di prevenzione e di sicurezza in ambienti  di  vita  e  di
lavoro;
    le attivita' informative per problemi-soluzioni;
    la produzione di materiale per le attivita' formative;
    i  collegamenti  e  i rapporti con le universita', gli enti e gli
istituti di ricerca  operanti  in  materia  e,  in  particolare,  con
l'Istito   superiore   di  sanita'  e  l'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
   7.  Al settore di cui al precedente comma hanno diritto di accesso
tutti i servizi multizonali e gli operatori addetti.
   8. Gli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo
sono svolti dai servizi delle UU.SS.LL.  entro  i  limiti  consentiti
dalle riserve statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.