Art. 9. Comitato tecnico 1. Per ogni presidio multizonale di prevenzione e' costituito un comitato tecnico composto dal responsabile del presidio e dai responsabili di settore, nonche' dai responsabili dei gruppi di lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari dell'Unita' sanitaria locale, previsti dall'art. 40, comma primo, lettere a) e d) della legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980. 2. E' presieduto dal responsabile del servizio o, in caso di assenza o di impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianita' di servizio. 3. E' convocato dal presidente almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta il presidente del comitato di gestione o almeno due responsabili di settore. 4. Il comitato tecnico assicura il coordinamento e l'interdisciplinarieta' degli interventi e formula proposte in ordine agli acqusti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attivita' formative e informative degli operatori, alle modalita' di collaborazione con gli enti ed istituti di cui al precedente art. 5.