Art. 9.
                           Comitato tecnico
 
  1.  Per  ogni  presidio multizonale di prevenzione e' costituito un
comitato  tecnico  composto  dal  responsabile  del  presidio  e  dai
responsabili  di  settore,  nonche'  dai  responsabili  dei gruppi di
lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari dell'Unita'
sanitaria locale, previsti dall'art. 40, comma primo, lettere a) e d)
della legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980.
   2.  E'  presieduto  dal  responsabile  del  servizio o, in caso di
assenza o di impedimento, dal responsabile di  settore  con  maggiore
anzianita' di servizio.
   3.  E'  convocato  dal presidente almeno ogni due mesi o quando ne
faccia richiesta il presidente del comitato di gestione o almeno  due
responsabili di settore.
   4.    Il    comitato   tecnico   assicura   il   coordinamento   e
l'interdisciplinarieta' degli interventi e formula proposte in ordine
agli  acqusti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attivita'
formative  e  informative  degli   operatori,   alle   modalita'   di
collaborazione  con gli enti ed istituti di cui al precedente art. 5.