(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14 strord. del 25 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, ed alle segreterie dei gruppi consiliari e' dovuta la indennita' di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza. 2. Trascorso tale periodo, il personale potra' continuare a prestare la propria attivita' presso le segreterie particolari e dei gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.