Art. 3. 1. La spesa riveniente dall'aplicazione della presente legge sara' imputata sul cap. 0003060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della della regione Puglia. Bari, addi' 17 gennaio 1988 FITTO