Art. 3.
 
   1. La spesa riveniente dall'aplicazione della presente legge sara'
imputata sul cap. 0003060 del bilancio di previsione per  l'esercizio
finanziario 1987.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della della regione Puglia.
    Bari, addi' 17 gennaio 1988
 
                                FITTO