Art. 12. Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative 1. L'art. 10 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 10. (Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative). - Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative: a) la promozione delle attivita' culturali regionali; b) la promozione della attivita' di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Regione; c) le attivita' connesse con la tutela, la conservazione e la valorizzazone dei monumenti, dei musei e delle biblioteche; d) il diritto allo studio; e) l'istruzione professionale; f) il coordinamento di tutte le attivita' formative nell'ambito regionale e del mercato del lavoro. La segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative si articola in: 1) Dipartimento per le attivita' culturali; 2) Dipartimento per il diritto allo studio e per i rapporti con le istituzioni scolastiche; 3) Dipartimento per i servizi formativi; 4) Dipartimento per il coordinamento delle attivita' formative; 5) Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali. Il centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali e unita' organizzativa dipartimentale cui viene preposto un dirigente regionale generale".