Art. 12.
        Competenze e organizzazione della segreteria regionale
        per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative
 
   1.  L'art.  10  della  legge  regionale  26 novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  10. (Competenze e organizzazione della segreteria regionale
per la cultura,  l'istruzione  e  le  attivita'  formative).  -  Sono
assegnati  alla competenza della segreteria regionale per la cultura,
l'istruzione e le attivita' formative:
     a) la promozione delle attivita' culturali regionali;
     b)  la  promozione  della  attivita'  di conservazione, tutela e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Regione;
     c)  le  attivita'  connesse con la tutela, la conservazione e la
valorizzazone dei monumenti, dei musei e delle biblioteche;
     d) il diritto allo studio;
     e) l'istruzione professionale;
     f)  il coordinamento di tutte le attivita' formative nell'ambito
regionale e del mercato del lavoro.
   La   segreteria  regionale  per  la  cultura,  l'istruzione  e  le
attivita' formative si articola in:
    1) Dipartimento per le attivita' culturali;
    2)  Dipartimento  per il diritto allo studio e per i rapporti con
le istituzioni scolastiche;
    3) Dipartimento per i servizi formativi;
    4) Dipartimento per il coordinamento delle attivita' formative;
    5)  Centro  regionale  di  documentazione  dei  beni  culturali e
ambientali.
   Il  centro  regionale  di  documentazione  dei  beni  culturali  e
ambientali e unita' organizzativa dipartimentale cui  viene  preposto
un dirigente regionale generale".