Art. 13.
       Dirigenti della segreteria generale della programmazione
                     e delle segreterie regionali
 
   1.  I  commi secondo e terzo dell'art. 11 della legge regionale 26
novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e  integrazioni  sono
sostituiti e integrati dai seguenti:
   "Alla  segreteria  generale  della  programmazione  sono assegnati
cinque assistenti.
   Gli  assistenti  alla  segreteria  generale  della  programmazione
collaborano  con  il   segretario   generale   della   programmazione
segnatamente  all'attivita'  di  coordinamento  e  di  programmazione
economica, territoriale, sociale e sanitaria,  nonche'  all'attivita'
di  coordinamento  finanziario,  legislativo  e amministrativo, anche
mediante la direzione di specifici progetti  e  l'esercizio  di  ogni
altro compito attribuito.
   In  particolare  agli  assistenti  della segreteria generale della
programmazione fa  capo  l'attivita'  dei  dipartimenti  previsti  al
precedente art. 5.
   La  giunta  regionale  nomina  l'assistente cui sono attribuite le
funzioni vicarie,  avuto  riguardo  alla  maggiore  anzianita'  nella
carica.
   Alla  segreteria  regionale  per  il territorio sono assegnati due
assistenti, che collaborano con il segretario regionale, e  ai  quali
fa  capo  l'attivita'  dei dipartimenti individuati, rispettivamente,
nell'area dell'ecologia  e  tutela  dell'ambiente,  e  nell'area  dei
lavori  pubblici,  della  viabilita' e trasporti di cui al precedente
art. 7.
   Agli  assistenti  di  cui  al  presente  articolo  si  applica  la
disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale dall'art.
52 dello Statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57".