Art. 13. Dirigenti della segreteria generale della programmazione e delle segreterie regionali 1. I commi secondo e terzo dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti e integrati dai seguenti: "Alla segreteria generale della programmazione sono assegnati cinque assistenti. Gli assistenti alla segreteria generale della programmazione collaborano con il segretario generale della programmazione segnatamente all'attivita' di coordinamento e di programmazione economica, territoriale, sociale e sanitaria, nonche' all'attivita' di coordinamento finanziario, legislativo e amministrativo, anche mediante la direzione di specifici progetti e l'esercizio di ogni altro compito attribuito. In particolare agli assistenti della segreteria generale della programmazione fa capo l'attivita' dei dipartimenti previsti al precedente art. 5. La giunta regionale nomina l'assistente cui sono attribuite le funzioni vicarie, avuto riguardo alla maggiore anzianita' nella carica. Alla segreteria regionale per il territorio sono assegnati due assistenti, che collaborano con il segretario regionale, e ai quali fa capo l'attivita' dei dipartimenti individuati, rispettivamente, nell'area dell'ecologia e tutela dell'ambiente, e nell'area dei lavori pubblici, della viabilita' e trasporti di cui al precedente art. 7. Agli assistenti di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale dall'art. 52 dello Statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57".