Art. 16.
                         Comitato scientifico
 
   1.   Presso   la   segreteria  generale  della  programmazione  e'
costituito un comitato scientifico per lo studio e la soluzione delle
questioni giuridiche piu' complesse riguardanti l'attivita' regionale
e dei casi che possono dar luogo  a  conflitti  di  attribuzione  tra
Stato e Regione.
   2.   Il   comitato  e'  composto  dal  segretario  generale  della
programmazione  che  lo  presiede,  dall'assistente  per  l'attivita'
legislativa,  legale  e  di  controllo,  dai  dirigenti  generali del
dipartimento affari legali e del dipartimento affari legislativi e da
non  piu'  di  cinque  esperti particolarmente qualificati in diritto
pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale,  nonche'  nella
legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale. Il
conferimento degli incarichi agli esperti  e  la  determinazione,  ai
sensi  ella  legge  regionale  3  agosto  1978  n.  40  e  successive
modificazioni, dei relativi  compensi,  sono  disposti  dalla  giunta
regionale.
   3.  Le modalita' di organizzazione interna dei lavori del comitato
sono approvati dalla  giunta  regionale,  su  proposta  del  comitato
medesimo.