Art. 16. Comitato scientifico 1. Presso la segreteria generale della programmazione e' costituito un comitato scientifico per lo studio e la soluzione delle questioni giuridiche piu' complesse riguardanti l'attivita' regionale e dei casi che possono dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione. 2. Il comitato e' composto dal segretario generale della programmazione che lo presiede, dall'assistente per l'attivita' legislativa, legale e di controllo, dai dirigenti generali del dipartimento affari legali e del dipartimento affari legislativi e da non piu' di cinque esperti particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonche' nella legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale. Il conferimento degli incarichi agli esperti e la determinazione, ai sensi ella legge regionale 3 agosto 1978 n. 40 e successive modificazioni, dei relativi compensi, sono disposti dalla giunta regionale. 3. Le modalita' di organizzazione interna dei lavori del comitato sono approvati dalla giunta regionale, su proposta del comitato medesimo.