Art. 18. Indennita' 1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e' cosi' sostituito: "Nel caso in cui l'incarico di dirigente venga conferito a un dipendente della Regione, sara' altresi' assegnata una indennita' in aggiunta al trattamento economico in godimento".