Art. 18.
                              Indennita'
 
   1.  Il  primo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 novembre
1974, n. 57, e' cosi' sostituito:
   "Nel  caso  in  cui  l'incarico  di dirigente venga conferito a un
dipendente della Regione, sara' altresi' assegnata una indennita'  in
aggiunta al trattamento economico in godimento".