Art. 19.
                        Trattamento economico
 
   1.  Al  trattamento  economico cosi' come fissato, rispettivamente
per i segretari generali, i dirigenti di segreteria regionale  e  gli
assistenti  sarano applicati, nella misura percentuale, gli eventuali
futuri miglioramenti economici che verranno stabiliti  a  favore  dei
dirigenti generali dello Stato.