Art. 2. Segreteria generale del consiglio 1. L'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 15. (Segreteria generale del consiglio). - La segreteria generale del consiglio si articola in: 1) dipartimento per l'assistenza legislativa, studi e ricerche; 2) dipartimento per gli affari generali; 3) dipartimento per gli affari finanziari e contabili. Alla segreteria generale del consiglio e' assegnato un assistente al quale si applica la disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale dell'art. 59 dello statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57. L'organizzazione e le attribuzioni della segreteria generale e dei dipartimenti, nonche' l'istituzione e le funzioni dei servizi e uffici del consiglio, sono stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza". 2. E' abrogato il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.