Art. 2.
                  Segreteria generale del consiglio
 
   1.  L'art.  15  della  legge  regionale  26 novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  15.  (Segreteria  generale  del consiglio). - La segreteria
generale del consiglio si articola in:
    1) dipartimento per l'assistenza legislativa, studi e ricerche;
    2) dipartimento per gli affari generali;
    3) dipartimento per gli affari finanziari e contabili.
   Alla  segreteria generale del consiglio e' assegnato un assistente
al quale si  applica  la  disciplina  prevista  per  i  dirigenti  di
segreteria  regionale  dell'art.  59  dello  statuto  e  dalla  legge
regionale 19 novembre 1974, n. 57.
   L'organizzazione e le attribuzioni della segreteria generale e dei
dipartimenti, nonche' l'istituzione  e  le  funzioni  dei  servizi  e
uffici  del  consiglio, sono stabiliti con deliberazione dell'ufficio
di presidenza".
   2. E' abrogato il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale
24 agosto 1979, n. 65.