Art. 21.
                          Norma transitoria
 
   1.  La  nomina  dei  nuovi assistenti avverra' entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge; la giunta  regionale  e'
incaricata   di   dare  attuazione  con  propri  provvedimenti,  agli
adempimenti per la successione e  l'organizzazione  delle  segreterie
previste   dalla   presente  legge,  nonche'  all'assegnazione  degli
assistenti  attualmente  in  servizio   alle   rispettive   aree   di
competenza.
   2.  Il dirigente della segreteria regionale per i rapporti con gli
enti locali in carica all'atto dell'entrata in vigore della  presente
legge,  assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per
la sanita' e i servizi sociali.
   3.  Il dirigente della segreteria regionale per i servizi sociali,
in carica all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
assume  l'incarico  di  dirigente  della  segreteria regionale per la
cultura, l'istruzione e le attivita' formative.
   4.  Il  dirigente  della  segreteria  regionale  per  le attivita'
produttive, settore primario e terziario, in  carica  all'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  assume l'incarico di dirigente della
segreteria regionale per le attivita' produttive  ed  economiche  del
settore primario.
   5.  Il  dirigente  della  segreteria  regionale  per  le attivita'
produttive, settore secondario, in carica  all'atto  dell'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  assume l'incarico di dirigente della
segreteria regionale per le attivita' produttive  ed  economiche  dei
settori secondario e terziario.
   6.  Nell'attuale  fase  riorganizzativa  dell'ente  il  capo della
segreteria particolare del presidente, in carica da almeno  due  anni
all'entrata  in vigore della presente legge, sara' inquadrato, previo
superamento  di  un  concorso  interno  riservato,  nella   qualifica
funzionale corrispondente al trattamento economico percepito ai sensi
dell'art. 14  della  legge  regionale  26  novembre  1973,  n.  25  e
successive modificazioni e integrazioni.
   7.  Sempre nell'attuale fase riorganizzativa, i responsabili delle
segretrie particolari  dei  componenti  della  Giunta  regionale  con
esercizio  delle  funzioni  da  almeno due anni all'entrata in vigore
della presente legge, ove non siano collocati in posizioni giuridiche
piu' favorevoli, saranno inquadrati previo superamento di un concorso
interno  riservato,  nella  qualifica  funzionale  corrispondente  al
trattamento  economico percepito di cui alla legge regionale 8 maggio
1985, n. 58, e alla legge regionale 3 luglio 1984, n.  30,  art.  30,
lettera d).