Art. 21. Norma transitoria 1. La nomina dei nuovi assistenti avverra' entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la giunta regionale e' incaricata di dare attuazione con propri provvedimenti, agli adempimenti per la successione e l'organizzazione delle segreterie previste dalla presente legge, nonche' all'assegnazione degli assistenti attualmente in servizio alle rispettive aree di competenza. 2. Il dirigente della segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali. 3. Il dirigente della segreteria regionale per i servizi sociali, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative. 4. Il dirigente della segreteria regionale per le attivita' produttive, settore primario e terziario, in carica all'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche del settore primario. 5. Il dirigente della segreteria regionale per le attivita' produttive, settore secondario, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche dei settori secondario e terziario. 6. Nell'attuale fase riorganizzativa dell'ente il capo della segreteria particolare del presidente, in carica da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, sara' inquadrato, previo superamento di un concorso interno riservato, nella qualifica funzionale corrispondente al trattamento economico percepito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Sempre nell'attuale fase riorganizzativa, i responsabili delle segretrie particolari dei componenti della Giunta regionale con esercizio delle funzioni da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, ove non siano collocati in posizioni giuridiche piu' favorevoli, saranno inquadrati previo superamento di un concorso interno riservato, nella qualifica funzionale corrispondente al trattamento economico percepito di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 58, e alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, art. 30, lettera d).