Art. 3. Ufficio di presidenza del consiglio 1. Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio, possono essere assegnati fino a numero sei impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o degli enti da e per i quali e' prevista la mobilita' di cui all'art. 10 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.