Art. 3.
                 Ufficio di presidenza del consiglio
 
   1.  Per  l'espletamento  dei compiti di segreteria particolare dei
componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio,  possono  essere
assegnati   fino   a   numero   sei  impiegati  tratti  dall'organico
dell'amministrazione regionale o degli enti  da  e  per  i  quali  e'
prevista  la  mobilita'  di  cui  all'art. 10 della legge regionale 3
luglio 1984, n. 30.