Art. 4. Presidenza del consiglio e gruppi consiliari 1. Al responsabile della segreteria particolare del presidente del consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della segreteria particolare del presidente della Giunta regionale; ai responsabili della segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'ufficio di presidenza, nonche' ai responsabili del personale dei gruppi consiliari con dotazione organica effettiva di almeno quattro dipendenti, ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, si applica la normativa vigente per i responsabili delle segreterie particolari dei componenti della giunta regionale.