Art. 4.
             Presidenza del consiglio e gruppi consiliari
 
   1. Al responsabile della segreteria particolare del presidente del
consiglio si applica la normativa vigente per il  responsabile  della
segreteria  particolare  del  presidente  della  Giunta regionale; ai
responsabili della segreteria particolare  di  ciascuno  degli  altri
componenti  l'ufficio  di  presidenza,  nonche'  ai  responsabili del
personale dei gruppi consiliari con dotazione organica  effettiva  di
almeno quattro dipendenti, ai sensi della legge regionale 27 novembre
1984, n. 56, si applica la normativa vigente per i responsabili delle
segreterie particolari dei componenti della giunta regionale.