Art. 10.
                          Graduatoria finale
 
   1.  La  graduatoria formulata dalla commissione e' trasmessa entro
tre giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente,
che delibera sulla stessa entro i successivi venti giorni.
   2.  Parimenti  l'ente  e' obbligato a procedere all'assunzione dei
vincitori del concorso  entro  trenta  giorni  dall'esecutivita'  del
provvedimento   di  approvazione  della  graduatoria,  sempre  che  i
relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte  dello
Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione.
   3.  Qualora  l'ente  non  provveda  nei  termini,  provvede in via
sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale per gli enti
locali.