Art. 10. Graduatoria finale 1. La graduatoria formulata dalla commissione e' trasmessa entro tre giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente, che delibera sulla stessa entro i successivi venti giorni. 2. Parimenti l'ente e' obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro trenta giorni dall'esecutivita' del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione. 3. Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale per gli enti locali.