Art. 11.
                           Posti riservati
 
   1.  Per  l'assunzione  obbligatoria  nei  posti riservati ai sensi
delle vigenti  disposizioni  di  legge  a  particolari  categorie  di
soggetti,  gli  enti  di cui all'art. 1 provvedono mediante selezione
pubblica  per  titoli  ovvero,  ove  si  tratti  di  qualifiche   che
richiedono   particolare   professionalita',   per   titoli  e  prova
attitudinale ai sensi degli articoli 3 e 4. La procedura deve  essere
iniziata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge o dal verificarsi delle vacanze.
   2.  In  mancanza  di  tempestivo adempimento, provvede l'assessore
regionale per gli enti locali secondo  le  modalita'  rispettivamente
previste agli articoli precedenti.