Art. 11. Posti riservati 1. Per l'assunzione obbligatoria nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, gli enti di cui all'art. 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli ovvero, ove si tratti di qualifiche che richiedono particolare professionalita', per titoli e prova attitudinale ai sensi degli articoli 3 e 4. La procedura deve essere iniziata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi delle vacanze. 2. In mancanza di tempestivo adempimento, provvede l'assessore regionale per gli enti locali secondo le modalita' rispettivamente previste agli articoli precedenti.