Art. 13.
             Assunzioni presso le unita' sanitarie locali
 
   1.  Alle  assunzioni  presso  le  unita'  sanitarie locali, per le
figure per le quali non e' richiesto  titolo  professionale  in  base
alle  vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, si provvede
mediante selezione per titoli.
   2.  I  bandi  di  selezione per la copertura dei posti di organico
vacanti e disponibili nelle unita'  sanitarie  locali  devono  essere
deliberati  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore della presente legge, prescindendosi dalla  autorizzazione  di
cui all'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
   3.  Qualora  l'unita'  sanitaria  locale non provveda al bando nel
termine indicato al comma precedente, vi provvede,  senza  preventiva
diffida,  l'assessore regionale per la sanita' a mezzo di commissario
ad acta.
   4.  I  titoli da valutare sono costituiti da quelli indicati nella
tabella alle  gata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  18  settembre  1987,  n.  392,  ed  il  loro  possesso deve
risultare dalla domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta
dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   5.  Le  selezioni  hanno  luogo  distintamente per ciascuna unita'
sanitaria locale e ad esse  possono  partecipare  solo  gli  iscritti
nelle  liste di collocamento ed in quelle di mobilita' di una sezione
comunale il cui ambito  territoriale  ricade  in  tutto  o  in  parte
nell'ambito dell'unita' sanitaria locale interessaata alla selezione.
   6.  Per  i  posti  di  primo  e  secondo livello le selezioni sono
bandite per i profili professionali e le  domande  di  partecipazione
vengono presentate all'unita' sanitaria locale interessata, la quale,
entro novanta giorni, provvede alla  compilazione  della  graduatoria
per mezzo dei propri uffici.
   7.   I   candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria  vengono
sottoposti ad una prova pratica di idoneita' ad opera dei  componenti
l'ufficio di direzione.
   8.  La  graduatoria  finale viene trasmessa entro tre giorni dalla
sua definizione al comitato di gestione dell'unita' sanitaria  locale
interessata,  il  quale  nei  successivi  venti  giorni provvede alla
nomina in prova dei vincitori, previa verifica di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione.
   9.  Per  i  posti  di  livello  superiore  al  secondo i candidati
presentano la domanda di ammissione alla  selezione  con  riserva  di
accertamento,  da  parte della commissione di cui al comma decimo, di
quanto  indicato  nella  domanda  e  del  rispetto  dei  termini   di
presentazione della domanda stessa.
   10.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'assessore regionale  per  la  sanita'  nomina  per  ciascuna
provincia,  sentita  la  commissione  legislativa  permanente  per la
sanita' dell'assemblea regionale siciliana,  una  commissione  presso
l'ufficio  del  medico  provinciale  per  formare  le  graduatorie ed
effettuare le selezioni di cui al presente articolo.
   11. Le commissioni di cui al comma decimo sono cosi' composte:
     a) il medico provinciale, con funzioni di presidete:
     b)  tre  funzionari  amministrativi  in  servizio  presso unita'
sanitarie locali comprese nel territorio della provincia, di cui  uno
designato  dalle  organizzazioni  sindacali  presenti  nel  consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
     c)  un  esperto  nominato  di  volta  in  volta,  in relazione a
ciascuna singola selezione e figura professionale, dal presidete  del
comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale interesata.
   12.  I  candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria  verranno
sottoposti ad una prova  pratica  di  idoneita',  che  dovra'  essere
individuata,  in  relazione  al  posto  messo  a selezione, nel bando
medesimo.
   13.   La   graduatoria  formulata  per  ciascuna  selezione  dalla
commissione provinciale competente viene trasmessa entro  tre  giorni
dalla  sua  definizione al comitato di gestione dell'unita' sanitaria
locale interessata il quale, nei successivi  venti  giorni,  provvede
alla nomina in prova dei vincitori.
   14.  Alle  nomine  previste  nei  commi  ottavo  e tredicesimo del
presente articolo si procedera'  subordinatamente  all'autorizzazione
dell'assessorato  della  sanita'  in  relazione  all'accertamento  di
idonea copertura finanziaria.
   15.  E' abrogato l'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1985,
n. 52.