Art. 13. Assunzioni presso le unita' sanitarie locali 1. Alle assunzioni presso le unita' sanitarie locali, per le figure per le quali non e' richiesto titolo professionale in base alle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, si provvede mediante selezione per titoli. 2. I bandi di selezione per la copertura dei posti di organico vacanti e disponibili nelle unita' sanitarie locali devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendosi dalla autorizzazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. 3. Qualora l'unita' sanitaria locale non provveda al bando nel termine indicato al comma precedente, vi provvede, senza preventiva diffida, l'assessore regionale per la sanita' a mezzo di commissario ad acta. 4. I titoli da valutare sono costituiti da quelli indicati nella tabella alle gata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, ed il loro possesso deve risultare dalla domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. Le selezioni hanno luogo distintamente per ciascuna unita' sanitaria locale e ad esse possono partecipare solo gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' di una sezione comunale il cui ambito territoriale ricade in tutto o in parte nell'ambito dell'unita' sanitaria locale interessaata alla selezione. 6. Per i posti di primo e secondo livello le selezioni sono bandite per i profili professionali e le domande di partecipazione vengono presentate all'unita' sanitaria locale interessata, la quale, entro novanta giorni, provvede alla compilazione della graduatoria per mezzo dei propri uffici. 7. I candidati utilmente collocati in graduatoria vengono sottoposti ad una prova pratica di idoneita' ad opera dei componenti l'ufficio di direzione. 8. La graduatoria finale viene trasmessa entro tre giorni dalla sua definizione al comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale interessata, il quale nei successivi venti giorni provvede alla nomina in prova dei vincitori, previa verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 9. Per i posti di livello superiore al secondo i candidati presentano la domanda di ammissione alla selezione con riserva di accertamento, da parte della commissione di cui al comma decimo, di quanto indicato nella domanda e del rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa. 10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanita' nomina per ciascuna provincia, sentita la commissione legislativa permanente per la sanita' dell'assemblea regionale siciliana, una commissione presso l'ufficio del medico provinciale per formare le graduatorie ed effettuare le selezioni di cui al presente articolo. 11. Le commissioni di cui al comma decimo sono cosi' composte: a) il medico provinciale, con funzioni di presidete: b) tre funzionari amministrativi in servizio presso unita' sanitarie locali comprese nel territorio della provincia, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); c) un esperto nominato di volta in volta, in relazione a ciascuna singola selezione e figura professionale, dal presidete del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale interesata. 12. I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno sottoposti ad una prova pratica di idoneita', che dovra' essere individuata, in relazione al posto messo a selezione, nel bando medesimo. 13. La graduatoria formulata per ciascuna selezione dalla commissione provinciale competente viene trasmessa entro tre giorni dalla sua definizione al comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale interessata il quale, nei successivi venti giorni, provvede alla nomina in prova dei vincitori. 14. Alle nomine previste nei commi ottavo e tredicesimo del presente articolo si procedera' subordinatamente all'autorizzazione dell'assessorato della sanita' in relazione all'accertamento di idonea copertura finanziaria. 15. E' abrogato l'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52.