Art. 14.
                 Competenza degli assessori regionali
 
   1.   Le   competenze   spettanti   in  base  alla  presente  legge
all'assessore regionale per gli enti locali  si  intendono  riferite,
per  l'amministrazione regionale, al presidente della regione, per le
unita' sanitarie locali, all'assessore regionale per  la  sanita',  e
per gli altri enti agli assessori competenti per materia.