Art. 2. Utilizzazione delle graduatorie degli idonei 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende di cui all'art. 1, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, devono provvedere alla nomina dei concorrenti idonei inclusi in graduatorie concorsuali approvate da non oltre due anni all'entrata in vigore della presente legge, seguendo l'ordine della graduatoria. L'immissione in servizio avverra' dopo che si saranno verificate le condizioni previste dal comma secondo dell'art. 10. 2. Trascorso il termine assegnato provvede all'assunzione in via sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale competente. 3. Sono ritenuti disponibili anche i posti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati deliberati ma non ancora banditi i relativi concorsi.