Art. 2.
             Utilizzazione delle graduatorie degli idonei
 
   1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende  di
cui  all'art.  1,  per  la copertura dei posti vacanti e disponibili,
devono provvedere alla  nomina  dei  concorrenti  idonei  inclusi  in
graduatorie  concorsuali  approvate da non oltre due anni all'entrata
in vigore della presente legge, seguendo l'ordine della  graduatoria.
L'immissione  in  servizio avverra' dopo che si saranno verificate le
condizioni previste dal comma secondo dell'art. 10.
   2.  Trascorso  il termine assegnato provvede all'assunzione in via
sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale  competente.
   3.  Sono ritenuti disponibili anche i posti per i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stati  deliberati  ma
non ancora banditi i relativi concorsi.