Art. 3. Istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e modalita' transitorie di accesso. 1. In attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), previa deliberazione della giunta regionale, procede con proprio decreto alla istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. L'amministrazione regionale provvede altresi' a dotare le suddette sezioni circoscrizionali di personale adeguato, nonche' di un sistema di automazione e informatizzazione del servizio di collocamento per la gestione in tempo reale delle graduatorie e del loro costante aggiornamento. 3. In attesa dell'attuazione del disposto di cui ai precedenti commi e comunque non oltre il 30 giugno 1989, limitatamente ai primi quattro livelli funzionali, l'assunzione del personale da parte degli enti di cui all'art. 1 avviene secondo le seguenti modalita': a) per i posti per i quali e' richiesto il requisito del compimento della scuola dell'obbligo o licenza di scuola media inferiore, mediante concorsi per titoli. I titoli da valutare sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392. Tuttavia, per l'anzianita' di iscrizione nel collocamento in prima classe o anzianita' di decorrenza del trattamento economico di cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), sono attribuiti punti 1460 all'anno sino ad anni due piu' punti 0,50 per giorno oltre i due anni. Per i posti per i quali cio' e' previsto, i concorrenti dovranno essere in possesso di titoli abilitanti a specifiche attivita' lavorative previste dalle vigenti leggi: b) per i posti per i quali sono richiesti il requisito del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della lettera a, e superamento di una prova pratica di idoneita', che dovra' essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo. Alla prova pratica partecipano tutti i concorrenti collocati in graduatoria fino alla copertura dei posti messi a concorso. 4. Per i posti per i quali e' richiesto il requisito del diploma di scuola media di secondo grado o titolo equiparato o titolo di laurea, l'assunzione avviene mediante concorso per titoli o ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. 5. L'assessore regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonche', ove esistenti, le rappresentanze regionali degli enti interessati, determina, previo parere della commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, i titoli, i criteri di valutazione ed ogni altra modalita' di applicazione relativa al presente articolo. 6. Dopo il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e' aggiunto il seguente: "La commissione esaminatrice vigilera' anche nella fase preliminare relativa ai quiz bilanciati assumendo quindi i poteri di commissione di vigilanza.