Art. 3.
              Istituzione delle sezioni circoscrizionali
           dell'impiego e modalita' transitorie di accesso.
 
   1.  In attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assessore
regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione
professionale  e  l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative   in   campo  nazionale  presenti  nel
consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro  (C.N.E.L.),  previa
deliberazione  della  giunta  regionale,  procede con proprio decreto
alla istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste
dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
   2.  L'amministrazione  regionale  provvede  altresi'  a  dotare le
suddette sezioni circoscrizionali di personale adeguato,  nonche'  di
un  sistema  di  automazione  e  informatizzazione  del  servizio  di
collocamento per la gestione in tempo reale delle graduatorie  e  del
loro costante aggiornamento.
   3.  In  attesa  dell'attuazione  del disposto di cui ai precedenti
commi e comunque non oltre il 30 giugno 1989, limitatamente ai  primi
quattro livelli funzionali, l'assunzione del personale da parte degli
enti di cui all'art. 1 avviene secondo le seguenti modalita':
     a)  per  i  posti  per  i  quali  e'  richiesto il requisito del
compimento della  scuola  dell'obbligo  o  licenza  di  scuola  media
inferiore, mediante concorsi per titoli.
   I  titoli  da valutare sono quelli indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  18  settembre
1987,   n.   392.   Tuttavia,  per  l'anzianita'  di  iscrizione  nel
collocamento  in  prima  classe  o  anzianita'  di   decorrenza   del
trattamento  economico  di  cassa integrazione guadagni straordinaria
(C.I.G.S.), sono attribuiti punti 1460 all'anno sino ad anni due piu'
punti 0,50 per giorno oltre i due anni.
   Per  i  posti per i quali cio' e' previsto, i concorrenti dovranno
essere in  possesso  di  titoli  abilitanti  a  specifiche  attivita'
lavorative previste dalle vigenti leggi:
     b)  per  i  posti  per  i  quali sono richiesti il requisito del
possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o
specializzazione   professionale,   mediante   concorso  per  titoli,
valutati ai sensi della lettera a, e superamento di una prova pratica
di  idoneita',  che  dovra' essere individuata, in relazione al posto
messo a concorso, nel bando medesimo.
   Alla  prova  pratica  partecipano tutti i concorrenti collocati in
graduatoria fino alla copertura dei posti messi a concorso.
   4.  Per  i posti per i quali e' richiesto il requisito del diploma
di scuola media di secondo grado o  titolo  equiparato  o  titolo  di
laurea,  l'assunzione avviene mediante concorso per titoli o ai sensi
di quanto previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
   5.  L'assessore  regionale  competente,  entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentite   le
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative  in  campo
nazionale nonche', ove esistenti, le rappresentanze  regionali  degli
enti   interessati,   determina,   previo  parere  della  commissione
legislativa permanente per le questioni istituzionali  dell'assemblea
regionale  siciliana,  con  proprio  decreto,  i titoli, i criteri di
valutazione ed ogni  altra  modalita'  di  applicazione  relativa  al
presente articolo.
   6.  Dopo  il  terzo  comma  dell'art.  21 della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41, e' aggiunto il seguente:
   "La   commissione   esaminatrice   vigilera'   anche   nella  fase
preliminare relativa ai quiz bilanciati assumendo quindi i poteri  di
commissione di vigilanza.