Art. 4.
                   Modalita' definitive di accesso
 
   1.  A partire dal 1 luglio 1989 l'assunzione del personale di cui
alla presente legge avra' luogo secondo le seguenti modalita':
     a)  per  il personale da inquadrare nei primi quattro livelli si
applica il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
settembre 1987, n. 392.
   Per  i posti per l'accesso ai quali sono richiesti i requisiti del
possesso del diploma di scuola media inferiore ed una  qualificazione
o  specializzazione  professionale,  mediante  concorso  per  titoli,
valutati ai sensi della presente lettera  a,  e  superamento  di  una
prova  pratica  di  idoneita',  che  dovra'  essere  individuata,  in
relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo;
     b) per tutti gli altri posti si procedera' mediante concorso per
quiz selettivi e titoli o per titoli.
   La   prova   a  quiz  consiste  in  una  selezione  automatizzata,
utilizzando  quiz  da  predisporsi  da   parte   dell'amministrazione
regionale,  che  potra'  avvalersi  di societa' o enti specializzati,
tendenti ad accertare l'attitudine e la professionalita' inerenti  al
posto messo a concorso.
   L'amministrazione  regionale  dovra'  procedere a preventiva ampia
pubblicizzazione dei quiz.
   L'assessore  regionale  competente,  entro  sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  in campo nazionale nonche',
ove esistano, le rappresentanze  regionali  degli  enti  interessati,
dovra'   determinare   con   proprio  decreto,  previo  parere  della
commissione legislativa permanente  per  le  questioni  istituzionali
dell'assemblea  regionale  siciliana,  i  criteri  di valutazione dei
titoli  ed  ogni  altra  modalita'  di  applicazione  della  presente
lettera.