Art. 4. Modalita' definitive di accesso 1. A partire dal 1 luglio 1989 l'assunzione del personale di cui alla presente legge avra' luogo secondo le seguenti modalita': a) per il personale da inquadrare nei primi quattro livelli si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392. Per i posti per l'accesso ai quali sono richiesti i requisiti del possesso del diploma di scuola media inferiore ed una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della presente lettera a, e superamento di una prova pratica di idoneita', che dovra' essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo; b) per tutti gli altri posti si procedera' mediante concorso per quiz selettivi e titoli o per titoli. La prova a quiz consiste in una selezione automatizzata, utilizzando quiz da predisporsi da parte dell'amministrazione regionale, che potra' avvalersi di societa' o enti specializzati, tendenti ad accertare l'attitudine e la professionalita' inerenti al posto messo a concorso. L'amministrazione regionale dovra' procedere a preventiva ampia pubblicizzazione dei quiz. L'assessore regionale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonche', ove esistano, le rappresentanze regionali degli enti interessati, dovra' determinare con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli ed ogni altra modalita' di applicazione della presente lettera.