Art. 5.
               Concorsi interni e processi di mobilita'
 
   1.  Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura
dei posti a mezzo di concorsi interni  ed  i  processi  di  mobilita'
previsti  dall'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei vigenti accordi per
il personale degli enti locali.
   2. Per i concorsi interni, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni riguardanti  gli  interventi  sostitutivi  previsti  nei
successivi articoli.