Art. 5. Concorsi interni e processi di mobilita' 1. Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilita' previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei vigenti accordi per il personale degli enti locali. 2. Per i concorsi interni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli interventi sostitutivi previsti nei successivi articoli.