Art. 6.
                          Bandi di concorso
 
   1.  I  bandi  di  concorso  per la copertura dei posti in organico
vacanti e disponibili devono essere deliberati  entro  quarantacinque
giorni  dalla  entrata in vigore della presente legge o dalla data di
disponibilita' del posto.
   2.  I  bandi  di  concorso devono essere pubblicati integralmente,
oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.   Il   termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del  bando
nella medesima Gazzetta Ufficiale.
   3.  Del  bando  di  concorso  deve  essere dato altresi' avviso in
almeno un quotidiano a diffusione regionale ed  in  ogni  altro  modo
ritenuto  opportuno.  Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione
dovra' avvenire in almeno quattro quotidiani regionali.
   4.  Qualora  l'ente  non provveda al bando nel termine indicato al
comma primo, vi provvedera' in via  sostitutiva  e  senza  preventiva
diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.