Art. 6. Bandi di concorso 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla data di disponibilita' del posto. 2. I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima Gazzetta Ufficiale. 3. Del bando di concorso deve essere dato altresi' avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno. Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovra' avvenire in almeno quattro quotidiani regionali. 4. Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al comma primo, vi provvedera' in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.