Art. 7. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per i livelli superiori al terzo, sono composte dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali l'elezione avverra' con voto limitato ad uno. Per i concorsi dell'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore competente, la giunta regionale delibera la composizione delle commissioni e l'assessore stesso emana il relativo decreto. 2. Della commissione fa altresi' parte un rappresentante scelto tra i designati, entro quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel CNEL. Decorso il termine predetto, in assenza di designazione, la commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale. 3. E' facolta' dell'assemblea o dell'organo deliberante dell'ente di aggiungere un membro esperto, quanto cio' sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame. 4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 5. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente, alla nomina delle commissioni medesime, scegliendo i relativi componenti tra funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle universita' degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche. 6. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediatesi prima dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma quinto. 7. Agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 provvede il funzionario di qualifica piu' elevata dell'ente. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.