Art. 7.
                       Commissioni giudicatrici
 
   1.  Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi,  per  i  livelli
superiori  al  terzo,  sono  composte   dal   legale   rappresentante
dell'ente,  o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri
eletti dall'assemblea  dell'ente  o  dall'organo  deliberante  ed  in
possesso  di  titolo  di  studio  di  grado  non  inferiore  a quello
richiesto per  la  partecipazione  al  concorso.  Negli  enti  locali
l'elezione  avverra'  con  voto  limitato  ad  uno.  Per  i  concorsi
dell'amministrazione   regionale,    su    proposta    dell'assessore
competente,  la  giunta  regionale  delibera  la  composizione  delle
commissioni e l'assessore stesso emana il relativo decreto.
   2.  Della  commissione  fa altresi' parte un rappresentante scelto
tra  i  designati,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,  dalle
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative  in  campo
nazionale presenti nel CNEL. Decorso il termine predetto, in  assenza
di  designazione,  la  commissione  si intende validamente costituita
senza il rappresentante sindacale.
   3.  E' facolta' dell'assemblea o dell'organo deliberante dell'ente
di aggiungere un  membro  esperto,  quanto  cio'  sia  richiesto  dal
particolare contenuto tecnico delle prove di esame.
   4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
   5.  Trascorso  il  termine  suddetto,  ed entro i successivi dieci
giorni, in caso di inadempienza, l'assessore regionale per  gli  enti
locali  provvede  con proprio decreto, restando l'onere finanziario a
carico  dell'ente  inadempiente,  alla   nomina   delle   commissioni
medesime,   scegliendo   i  relativi  componenti  tra  funzionari  di
pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti
delle  universita' degli studi statali e delle scuole medie superiori
pubbliche.
   6. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate
dagli enti ed insediatesi  prima  dell'emanazione  del  provvedimento
assessoriale di cui al comma quinto.
   7.  Agli  adempimenti  di  cui  alle  lettere  a) e b) dell'art. 3
provvede il funzionario  di  qualifica  piu'  elevata  dell'ente.  Le
graduatorie  sono  approvate  dagli  organi competenti ai sensi della
normativa vigente.