Art. 8.
                      Attivita' e funzionamento
                    della commissione giudicatrice
 
   1.  Un  componente  della commissione giudicatrice, nominato dalla
stessa, sostituisce il presidente nei casi di assenza  o  impedimento
del medesimo.
   2.  Le  sedute della commissione sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti purche' sia presente il presidente  o
il suo sostituto.
   3.  Al  presidente  ed  ai  suoi  componenti  delle commissioni di
concorso nonche' al segretario sono attribuiti  i  compensi  previsti
per le commissioni giudicatrici dei concorsi presso l'amministrazione
regionale.