Art. 8. Attivita' e funzionamento della commissione giudicatrice 1. Un componente della commissione giudicatrice, nominato dalla stessa, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento del medesimo. 2. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purche' sia presente il presidente o il suo sostituto. 3. Al presidente ed ai suoi componenti delle commissioni di concorso nonche' al segretario sono attribuiti i compensi previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi presso l'amministrazione regionale.