Art. 9.
                Lavori delle commissioni giudicatrici
 
   1.  Le  commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro
entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di nomina.
   2.  Su richiesta motivata della commissione, il termine suindicato
potra' essere prorogato, dallo stesso organo che  ha  proceduto  alla
nomina della commissione, per non piu' di sessanta giorni.
   3.  I  termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i
funzionari degli enti, che dovranno procedere alla  formazione  della
graduatoria ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3. Ttrascorso il
termine di cui ai commi precedenti, entro i dieci giorni  successivi,
il  consiglio  o  l'organo  deliberante  deve dichiarare la decadenza
della commissione giudicatrice che non  ha  definito  il  concorso  e
procedere  alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In caso
di inadempienza dell'ente entro  i  termini  suindicati,  l'assessore
regionale  per  gli  enti  locali, senza preventiva diffida, provvede
alla  dichiarazione  di  decadenza  ed  alla   nomina   della   nuova
commissione ai sensi dell'art. 7.
   4.  Le  disposizioni relative alla decadenza si applicano altresi'
alle commissioni  nominate  dall'assessore  regionale  per  gli  enti
locali.
   5.   Restano  salvi  gli  atti  gia'  eseguiti  dalle  commissioni
dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali  del  concorso
interamente compiute.
   6.  I  termini  di  cui al presente articolo decorrono anche per i
concorsi gia' banditi, salvo per  quelli  per  esami  e/o  titoli  ed
esami, nei quali abbiano partecipato piu' di duecento candidati.