Art. 9. Lavori delle commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di nomina. 2. Su richiesta motivata della commissione, il termine suindicato potra' essere prorogato, dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione, per non piu' di sessanta giorni. 3. I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i funzionari degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3. Ttrascorso il termine di cui ai commi precedenti, entro i dieci giorni successivi, il consiglio o l'organo deliberante deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In caso di inadempienza dell'ente entro i termini suindicati, l'assessore regionale per gli enti locali, senza preventiva diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'art. 7. 4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresi' alle commissioni nominate dall'assessore regionale per gli enti locali. 5. Restano salvi gli atti gia' eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute. 6. I termini di cui al presente articolo decorrono anche per i concorsi gia' banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato piu' di duecento candidati.