la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dall'anno  1987  l'ammontare  degli  assegni  di
anzianita' e invalidita' a favore delle guide, aspiranti guide alpine
e loro superstiti di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e
successive modificazioni ed integrazioni e'  stabilito  in  annue  L.
2.000.000.  Il medesimo importo costituisce la base di determinazione
ai sensi di legge degli assegni di reversibilita'.