la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1987 l'ammontare degli assegni di anzianita' e invalidita' a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni e' stabilito in annue L. 2.000.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione ai sensi di legge degli assegni di reversibilita'.