Art. 2. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue L. 55.000.000 gravera' sul cap. 37300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente: per l'anno 1987, mediante utilizzo della autorizzazione di spesa gia' iscritta nel cap. 37300 del bilancio di previsione stesso, che presenta la necessaria disponibilita'; per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per L. 110.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12. " Interventi promozionali per il turismo " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987-1989.