Art. 2.
 
   1.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
valutato in annue L. 55.000.000 gravera' sul cap. 37300 del  bilancio
di  previsione  per l'anno 1987 e sul corrispondente capitolo per gli
esercizi successivi.
   2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente:
    per  l'anno 1987, mediante utilizzo della autorizzazione di spesa
gia' iscritta nel cap. 37300 del bilancio di previsione  stesso,  che
presenta la necessaria disponibilita';
    per  gli  anni  1988  e 1989 mediante utilizzo per L. 110.000.000
delle  risorse  disponibili  iscritte  nel  programma   2.2.2.12.   "
Interventi  promozionali  per  il  turismo " del bilancio pluriennale
della Regione per gli anni 1987-1989.