(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di L. 500.000.000 per interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.