Art. 2.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul cap. 27950 della parte spesa del bilancio di  previsione
della Regione per l'esercizio finanziario 1987.
   2.  Alla  copertura  della  maggiore  spesa  di  L. 500.000.000 si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista  per
l'anno  1987  della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 ed iscritta
nel cap. 36750 del bilancio di previsione della  Regione  per  l'anno
medesimo.