la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  8  della  legge  regionale  1  marzo  1988, n. 7 e'
aggiunto il seguente comma:
   "4.  La segreteria generale, per l'esercizio delle attribuzioni di
cui al comma 1, si avvale altresi', ai  sensi  dell'art.  31,  di  un
gruppo di staff composto da non piu' di quattro dirigenti.".