la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 8 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e' aggiunto il seguente comma: "4. La segreteria generale, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, si avvale altresi', ai sensi dell'art. 31, di un gruppo di staff composto da non piu' di quattro dirigenti.".