Art. 3.
 
   1.  Il  comma 2 dell'art. 249 della legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Tra gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31
agosto 1981,  n.  53,  sono  compresi,  nel  limite  di  una  unita',
l'incarico  per  speciali  servizi  presso la segreteria generale del
consiglio regionale, nonche', nel limite di tre unita', gli incarichi
per  compiti  ispettivi  e/o  speciali  servizi  presso la segreteria
generale della presidenza della giunta regionale, da specificarsi nel
provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.".