Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 249 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e' sostituito dal seguente: "2. Tra gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di una unita', l'incarico per speciali servizi presso la segreteria generale del consiglio regionale, nonche', nel limite di tre unita', gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la segreteria generale della presidenza della giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.".