Art. 5. 1. All'art. 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole "Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario" sono sostituite dalle parole: "Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario".