Art. 5.
 
   1.  All'art. 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n.
7, le parole  "Complessivamente  cinque  posti  nelle  qualifiche  di
funzionario  e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere
e segretario" sono sostituite dalle parole: "Complessivamente quattro
posti  nelle  qualifiche  di  consigliere,  funzionario e dirigente e
sette posti nella qualifica di segretario".