la seguente legge:
 
                               Parte I
                  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
                               Art. 1.
                Definizione del modello istituzionale
 
   1.  Con  la  presente  legge  la  Regione,  in  applicazione degli
articoli 5, 11 e 59 dello Statuto,  definisce  un  nuovo  sistema  di
organizzazione  individuando  i  diversi  livelli  di esercizio delle
funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli enti locali.
   2.  In  conformita'  a  quanto previsto dalla Costituzione e dallo
statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo  i  principi
dell'autonomia  e  del  decentramento,  valorizzando  il  ruolo delle
province, dei comuni,  delle  loro  associazioni  e  delle  Comunita'
montane.