la seguente legge: Parte I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1. Definizione del modello istituzionale 1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli enti locali. 2. In conformita' a quanto previsto dalla Costituzione e dallo statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell'autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle province, dei comuni, delle loro associazioni e delle Comunita' montane.