Art. 10. Accordi di programma 1. Per la definizione e la realizzazione di interventi che siano qualificati prioritari e indispensabili dal piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e riguardino solo una parte del territorio, possono essere predisposti, ai fini dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, accordi di programma tra la Regione e una o piu' amministrazioni provinciali. Tali accordi sono promossi dalla Regione anche su proposta delle province interessate. Qualora gli interventi riguardino anche il territorio montano, all'accordo intervengono le Comunita' montane interessate, secondo le modalita' di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, concernente provvedimenti per lo sviluppo della montagna. 2. Gli accordi di programma, per quanto previsto al comma primo, attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli enti regionali e controllati dalla Regione, e delle province, determinando tempi, modalita' e finanziamento degli interventi, nonche' i destinatari della loro gestione. 3. Gli accordi di programma, sottoscritti per adesione dai soggetti partecipanti, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore al bilancio ed alla programmazione, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, le province promuovono accordi di programma con gli altri enti ed organismi regionali e locali interessati a tale realizzazione per regolare l'attuazione delle azioni ed interventi di rispettiva competenza. 5. Gli accordi di programma sottoscritti per adesione dai soggetti suindicati sono approvati ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti regionali secondo la procedura di cui al comma terzo.