Art. 10.
                         Accordi di programma
 
   1.  Per  la definizione e la realizzazione di interventi che siano
qualificati  prioritari  e  indispensabili  dal  piano  regionale  di
sviluppo   per   il   conseguimento   di  obiettivi  di  riequilibrio
territoriale e riguardino solo  una  parte  del  territorio,  possono
essere  predisposti,  ai  fini  dell'art.  6 della legge regionale 24
gennaio 1981, n. 7, accordi di programma tra la Regione e una o  piu'
amministrazioni provinciali. Tali accordi sono promossi dalla Regione
anche su proposta delle province interessate. Qualora gli  interventi
riguardino  anche  il territorio montano, all'accordo intervengono le
Comunita' montane interessate, secondo le modalita' di cui all'art. 3
della   legge   regionale   31   ottobre  1987,  n.  35,  concernente
provvedimenti per lo sviluppo della montagna.
   2.  Gli  accordi di programma, per quanto previsto al comma primo,
attuano il coordinamento delle azioni di  competenza  rispettivamente
della  Regione,  ivi  compresi gli enti regionali e controllati dalla
Regione,  e  delle  province,   determinando   tempi,   modalita'   e
finanziamento  degli  interventi,  nonche'  i  destinatari della loro
gestione.
   3.  Gli  accordi  di  programma,  sottoscritti  per  adesione  dai
soggetti partecipanti, sono  approvati  con  decreto  del  presidente
della  giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su
proposta  dell'assessore  al  bilancio  ed  alla  programmazione,   e
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
   4.  Per  la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  all'art. 5, le
province promuovono accordi  di  programma  con  gli  altri  enti  ed
organismi  regionali  e  locali  interessati a tale realizzazione per
regolare  l'attuazione  delle  azioni  ed  interventi  di  rispettiva
competenza.
   5. Gli accordi di programma sottoscritti per adesione dai soggetti
suindicati sono approvati ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti
regionali secondo la procedura di cui al comma terzo.