Art. 11. Disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio 1. La Regione assicura il concorso delle province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico, per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilita' con le funzioni riservate ai comuni e con quelle di competenza regionale. 2. Nei limiti di cui al comma primo le province concorrono, con le modalita' stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell'attivita' programmatoria urbanistica di livello locale. 3. Alle province e' delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale. 4. Le province provvedono altresi', in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma terzo, dei piani di riassetto del territorio.