Art. 11.
          Disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio
 
   1.  La  Regione assicura il concorso delle province al governo del
territorio, definendone  il  ruolo  e  le  attribuzioni  nel  settore
urbanistico,   per   la   parte   interessante   il  relativo  ambito
territoriale,  in  un  quadro  di  compatibilita'  con  le   funzioni
riservate ai comuni e con quelle di competenza regionale.
   2. Nei limiti di cui al comma primo le province concorrono, con le
modalita' stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla  verifica
funzionale   dell'attivita'  programmatoria  urbanistica  di  livello
locale.
   3.  Alle  province  e'  delegata  la  progettazione  di  piani che
interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano
operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche,
di portata sovracomunale.
   4.  Le  province  provvedono  altresi',  in  via  di  delega, alla
vigilanza  per  garantire  il   rispetto,   da   parte   degli   enti
istituzionalmente  competenti  agli interventi di cui al comma terzo,
dei piani di riassetto del territorio.