Art. 16.
         Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite
 
   1.  Fino  all'entrata  in  vigore della legge nazionale di riforma
degli enti locali territoriali, gli organi  deliberativi  degli  enti
medesimi  individuano  le  competenze  per l'esercizio delle funzioni
trasferite  concernenti  la  polizia   amministrativa   nonche',   in
generale, autorizzazioni, concessioni amministrative, certificazioni,
vigilanza e sanzioni.
   2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  che comportano atti di spesa,
l'adozione di questi avviene da parte degli organi a cio'  competenti
secondo le disposizioni vigenti per l'ente locale interessato.
   3.  Qualora  nel  procedimento amministrativo previsto dalla legge
che disciplina la materia siano contemplati pareri o  adempimenti  da
parte  di commissioni, organismi e comitati regionali che non trovano
corrispondenza   negli   ordinamenti   dell'ente   destinatario   del
trasferimento,  gli  adempimenti  stessi  vengono  esercitati, sino a
diversa previsione  legislativa,  da  organismi  similari  costituiti
dagli organi deliberativi degli enti stessi. Resta fermo l'obbligo di
acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti  dalla  legge,  salvo
quelli   meramente  facoltativi,  da  parte  di  organi  regionali  a
competenza tecnica.
   4.   Gli  atti  posti  in  essere  nell'esercizio  delle  funzioni
trasferite  sono  soggetti  all'esclusivo  controllo   degli   organi
previsti dalla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.