Art. 16. Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite 1. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma degli enti locali territoriali, gli organi deliberativi degli enti medesimi individuano le competenze per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti la polizia amministrativa nonche', in generale, autorizzazioni, concessioni amministrative, certificazioni, vigilanza e sanzioni. 2. Nell'esercizio delle funzioni che comportano atti di spesa, l'adozione di questi avviene da parte degli organi a cio' competenti secondo le disposizioni vigenti per l'ente locale interessato. 3. Qualora nel procedimento amministrativo previsto dalla legge che disciplina la materia siano contemplati pareri o adempimenti da parte di commissioni, organismi e comitati regionali che non trovano corrispondenza negli ordinamenti dell'ente destinatario del trasferimento, gli adempimenti stessi vengono esercitati, sino a diversa previsione legislativa, da organismi similari costituiti dagli organi deliberativi degli enti stessi. Resta fermo l'obbligo di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalla legge, salvo quelli meramente facoltativi, da parte di organi regionali a competenza tecnica. 4. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni trasferite sono soggetti all'esclusivo controllo degli organi previsti dalla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.