Art. 17.
                          Delega di funzioni
 
   1.  Con legge regionale possono essere delegate funzioni regionali
agli enti locali.
   2.   Oggetto   di   delega   possono  essere  funzioni  anche  non
strettamente  d'interesse  locale,  comprese  quelle  delegate  dallo
Stato.
   3. Con legge regionale possono essere individuati gli organi degli
enti locali competenti all'esercizio delle funzioni delegate.
   4.  Per  quanto  non previsto dalle leggi regionali di settore gli
obiettivi  da  perseguire  nell'esercizio  di  funzioni  delegate,  i
vincoli  programmatici relativi, le modalita' dell'esercizio predetto
e gli eventuali  modelli  dell'azione  amministrativa  conseguente  a
funzioni  delegate  sono  definiti  con  decreto del presidente della
giunta  regionale,  previa  deliberazione  della  giunta   stessa   o
attraverso gli strumenti della programmazione regionale.