Art. 17. Delega di funzioni 1. Con legge regionale possono essere delegate funzioni regionali agli enti locali. 2. Oggetto di delega possono essere funzioni anche non strettamente d'interesse locale, comprese quelle delegate dallo Stato. 3. Con legge regionale possono essere individuati gli organi degli enti locali competenti all'esercizio delle funzioni delegate. 4. Per quanto non previsto dalle leggi regionali di settore gli obiettivi da perseguire nell'esercizio di funzioni delegate, i vincoli programmatici relativi, le modalita' dell'esercizio predetto e gli eventuali modelli dell'azione amministrativa conseguente a funzioni delegate sono definiti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa o attraverso gli strumenti della programmazione regionale.