Art. 19. Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate 1. Gli enti, cui sono state trasferite o delegate funzioni, debbono, nell'emanare gli atti concernenti tali funzioni, fare espressa menzione del trasferimento o della delega di cui sono destinatari. 2. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati, che pertanto ne rispondono direttamente di fronte a terzi. 3. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate hanno carattere definitivo.