Art. 19.
                     Carattere degli atti emessi
           in attuazione di funzioni trasferite o delegate
 
   1.  Gli  enti,  cui  sono  state  trasferite  o delegate funzioni,
debbono,  nell'emanare  gli  atti  concernenti  tali  funzioni,  fare
espressa  menzione  del  trasferimento  o  della  delega  di cui sono
destinatari.
   2. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate
sono  imputati  agli  enti  delegati,  che  pertanto  ne   rispondono
direttamente di fronte a terzi.
   3.  Gli  atti  emanati  nell'esercizio delle funzioni trasferite o
delegate hanno carattere definitivo.