Art. 2. Obiettivi e finalita' del riordino istituzionale 1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all'azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l'efficienza e la tempestivita' dell'amministrazione. 2. A tali fini la presente legge prevede modalita' e procedure per il coinvolgimento delle province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio. 3. Per consentire la piu' ampia espressione delle potenzialita' di ogni componente territoriale, e' previsto anche il ricorso all'attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.