Art. 2.
           Obiettivi e finalita' del riordino istituzionale
 
   1.  La  articolazione  delle funzioni e competenze previste con il
riordinamento istituzionale ha  per  scopo  di  definire,  anche  con
successive  riforme  legislative di settore, un modello organizzativo
contraddistinto   dalla   partecipazione   delle   autonomie   locali
all'azione  di  governo  secondo  nuovi criteri che devono migliorare
l'efficienza e la tempestivita' dell'amministrazione.
   2. A tali fini la presente legge prevede modalita' e procedure per
il coinvolgimento  delle  province  nei  processi  di  programmazione
economica e di pianificazione della gestione del territorio.
   3. Per consentire la piu' ampia espressione delle potenzialita' di
ogni  componente  territoriale,  e'   previsto   anche   il   ricorso
all'attribuzione  di  funzioni  in modo diversificato, sia per quanto
concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove  questo
venga  riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni
specifiche delle singole aree.