Art. 20. Revoca di funzioni 1. La revoca di funzioni delegate e' ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari. 2. La revoca nei confronti del singolo ente delegatario e' ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali. 3. La legge di revoca indica le modalita' con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.