Art. 20.
                          Revoca di funzioni
 
   1.  La revoca di funzioni delegate e' ammessa per legge, di norma,
nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
   2.  La  revoca  nei  confronti  del  singolo  ente  delegatario e'
ammessa, sempre per legge, nei  soli  casi  di  persistente  e  grave
violazione delle leggi o delle direttive regionali.
   3.  La legge di revoca indica le modalita' con le quali la Regione
intende esercitare le funzioni revocate.