Art. 21. Intervento sostitutivo 1. Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, ovvero non si attenga agli indirizzi e direttive generali emanate, la Regione puo' sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del presidente della giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato. 2. La sostituzione e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.