Art. 21.
                        Intervento sostitutivo
 
   1.  Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in
ordine a specifici atti obbligatori  inerenti  a  funzioni  delegate,
ovvero non si attenga agli indirizzi e direttive generali emanate, la
Regione puo' sostituirsi ad esso per il compimento di  singoli  atti,
previa  diffida  da  parte  del  presidente della giunta regionale ad
adempiere entro un tempo determinato.
   2.  La  sostituzione  e' disposta con decreto del presidente della
giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.