Art. 22.
                       Obbligo di informazione
 
   1.   La   Regione  e  gli  enti  locali  sono  tenuti  a  fornirsi
reciprocamente e a richista, informazioni, dati  statistici  ed  ogni
altro  elemento  utile  allo svolgimento delle funzioni di rispettiva
competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi  comuni.
   2.  In  particolare,  entro  il  mese  di febbraio di ogni anno, i
comuni   e   le   provincie   dovranno   fornire   le    informazioni
economico-finanziarie  previste  dall'art. 9 della legge regionale 13
maggio 1986, n. 20.