Art. 22. Obbligo di informazione 1. La Regione e gli enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richista, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi comuni. 2. In particolare, entro il mese di febbraio di ogni anno, i comuni e le provincie dovranno fornire le informazioni economico-finanziarie previste dall'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.