Art. 23. Istituzione della conferenza permanente Regione-Enti locali 1. E' istituita presso la presidenza della giunta regionale una conferenza permanente Regione-Enti locali con funzioni di coordinamento e raccordo per la definizione delle questioni inerenti all'attuazione della presente legge e per garantire il miglior esercizio delle funzioni trasferite e delegate. 2. La conferenza, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, e' composta: a) dal presidente della giunta regionale che la presiede; b) dall'assessore agli enti locali, dall'assessore alle finanze e dall'assessore al bilancio e programmazione; c) dai presidenti della delegazione regionale dell'ANCI, UPI e UNCEM e dai presidenti delle amministrazioni provinciali. 3. Partecipano ai lavori della conferenza il segretario generale della presidenza della giunta regionale ed il direttore regionale degli enti locali. 4. Con il provvedimento di convocazione della conferenza possono essere invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, gli altri assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai direttori regionali competenti. 5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale degli enti locali. 6. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la conferenza di cui al presente articolo, vengono emanate le direttive per il corretto esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali. 7. La conferenza permanente Regione-Enti locali e' tenuta a riunirsi almeno quattro volte nell'arco dell'anno. 8. La disciplina dei lavori della conferenza permanente e l'individuazine in forma articolata delle funzioni previste al comma 1 saranno definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 46 dello statuto, su proposta della conferenza medesima. 9. Il presidente della giunta regionale, in qualita' anche di presidente della conferenza permanente Regione-Enti locali, svolgera' un rapporto annuale al consiglio regionale sui risultati ottenuti dai lavori della medesima.