Art. 24. Definizione della terminologia legislativa 1. Con il termine "sono esercitate" si intende riferirsi a funzioni la cui titolarita' spetta in via esclusiva agli Enti locali. 2. Con il termine "iniziative dirette" si intende l'attuazione da parte dell'ente locale delle attivita' interessate dall'intervento contributivo regionale. 3. Con il termine "interventi" si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale. 4. Con il termine "realizzazione" si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale. 4. Il termine "realizzazione" comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l'ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi. Parte II DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6 DELLO STATUTO REGIONALE.