Art. 24.
              Definizione della terminologia legislativa
 
   1.  Con  il  termine  "sono  esercitate"  si  intende  riferirsi a
funzioni la cui titolarita' spetta in via esclusiva agli Enti locali.
   2.  Con il termine "iniziative dirette" si intende l'attuazione da
parte dell'ente locale delle  attivita'  interessate  dall'intervento
contributivo regionale.
   3.  Con  il  termine "interventi" si intende fare riferimento alle
funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
   4. Con il termine "realizzazione" si intende fare riferimento alle
funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
   4.   Il  termine  "realizzazione"  comprende  la  costruzione,  la
sistemazione, la ristrutturazione, il  recupero  ed  il  rifacimento,
l'ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.
 
                               Parte II
 
DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE INDICATE
   AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6 DELLO STATUTO REGIONALE.