Art. 26. Polizia amministrativa 1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi. 2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai comuni. 3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimita' esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.