Art. 26.
                        Polizia amministrativa
 
   1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per
le quali la presente legge dispone il trasferimento e  la  delega  di
attribuzioni  agli  enti  locali  sono  rispettivamente  trasferite o
delegate agli enti medesimi.
   2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  sono
esercitate dai comuni.
   3.  I  regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti
al controllo di legittimita'  esteso  al  merito,  secondo  le  norme
regionali vigenti.