Art. 27.
                         Edilizia scolastica
 
   1.   Sono   esercitate   dalle   provincie  le  funzioni  inerenti
l'acquisto,  la  realizzazione,  l'ammodernamento,  la  straordinaria
manutenzione,  nonche'  l'arredamento  e  l'attrezzatura  di  edifici
destinati  a  sede  di  scuole  materne,   dell'obbligo,   secondarie
superiori,  professionali  e  artistiche,  incluse  le infrastrutture
inserite in un complesso scolastico.
   2.  Tali  funzioni  si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta
per l'edilizia scolastica di competenza delle Provincie e nella forma
dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei comuni.
   3.  Restano  di  competenza  della Regione le funzioni relative ad
interventi  di  edilizia  scolastica  di  assoluta  ed  indifferibile
necessita',  di  cui all'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1976,
n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.