Art. 27. Edilizia scolastica 1. Sono esercitate dalle provincie le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonche' l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico. 2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta per l'edilizia scolastica di competenza delle Provincie e nella forma dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei comuni. 3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessita', di cui all'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.