Art. 30. Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari 1. Le province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti, nonche' le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma secondo. 2. I comuni esercitano le funzioni relative alla istituzione e gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani. 3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attivita' dei musei di interesse regionale, nonche' quelle relative ai musei multipli e grandi. 4. Restano, altresi', di competenza della Regione le funzioni concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, nonche' quelle concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche ed ai musei.