Art. 30.
                    Interventi a favore di servizi
                  ed istituti museali e bibliotecari
 
   1.  Le  province esercitano le funzioni in materia di musei medi e
minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore  di  musei
gestiti  da  altri  enti,  nonche' le funzioni di coordinamento delle
biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma secondo.
   2.  I  comuni  esercitano  le funzioni relative alla istituzione e
gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari territoriali  e
urbani.
   3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione
e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attivita'
dei  musei  di  interesse regionale, nonche' quelle relative ai musei
multipli e grandi.
   4.  Restano,  altresi',  di  competenza  della Regione le funzioni
concernenti la  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  librario,
nonche'   quelle   concernenti   la   formazione   e  l'aggiornamento
professionale del personale addetto alle biblioteche ed ai musei.