Art. 31.
        Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche
 
   1.   Sono   esercitate  dalle  province  le  funzioni  relative  a
iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la  realizzazione,
l'attrezzatura  e  l'arredamento  di locali destinati a biblioteche e
musei.