Art. 32. Servizi socio-assistenziali - Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni concernenti servizi ed interventi in materia socio-assistenziale, secondo gli obiettivi, le finalita' e le modalita' di intervento determinati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. Tali funzioni sono esercitate in forma singola od associata e anche mediante forme di cooperazione e coordinamento con le Unita' sanitarie locali e le Comunita' montane, previste dalla predetta legge. 2. Le associazioni dei comuni, per il conseguimento delle finalita' di cui al comma primo, dovranno coincidere col territorio delle Unita' sanitarie locali o con parte di esso. Non potranno costituirsi associazioni fra comuni di Unita' sanitarie locali diverse, a meno che non ne comprendano l'intero territorio. 3. Restano ferme le specifiche competenze riconosciute da leggi statali e regionali alle Unita' sanitarie locali.