Art. 32.
          Servizi socio-assistenziali - Funzioni dei comuni
 
   1.  Sono  esercitate dai comuni le funzioni concernenti servizi ed
interventi in materia socio-assistenziale, secondo gli obiettivi,  le
finalita'  e  le  modalita'  di  intervento  determinati  dalla legge
regionale 3 giugno 1981, n. 35.  Tali  funzioni  sono  esercitate  in
forma  singola  od associata e anche mediante forme di cooperazione e
coordinamento con le Unita' sanitarie locali e le Comunita'  montane,
previste dalla predetta legge.
   2.   Le  associazioni  dei  comuni,  per  il  conseguimento  delle
finalita' di cui al comma primo, dovranno coincidere  col  territorio
delle  Unita'  sanitarie  locali  o  con  parte di esso. Non potranno
costituirsi  associazioni  fra  comuni  di  Unita'  sanitarie  locali
diverse, a meno che non ne comprendano l'intero territorio.
   3.  Restano  ferme  le specifiche competenze riconosciute da leggi
statali e regionali alle Unita' sanitarie locali.